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D.Lvo 08/07/2003 n. 277

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare. 2-bis. La durata nonchè le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

-Il testo dell'art. 10 del Decreto legislativo n. 319/1994, così come modificato dal presente Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 10 Prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi. 3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 14.».

- Il testo dell'art. 13 del citato Decreto legislativo n. 319/1994, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 13 Competenze per il riconoscimento

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera

a), individuato nell'allegato C al presente Decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d)

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie

d) il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca per i docenti tecnico- pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalità formativa

f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime; f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo

g) il Ministero del lavoro, delle politiche sociali, in ogni altro caso.».

-Il testo dell'art. 14 del citato Decreto legislativo n. 319/1994, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 14 Procedura di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 12.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano i rappresentanti

a) dei Ministeri indicati all'allegato C

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

c) del Ministero degli affari esteri

d) del Ministero della pubblica istruzione

e) del Dipartimento per la funzione pubblica

f) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

g) (lettera soppressa).

5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designato dal Ministro per la pubblica istruzione. La conferenza è integrata da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per la valutazione dei titoli di formazione di competenza regionale.

6. Il riconoscimento viene disposto con Decreto del Ministro competente da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

7. Nei casi di cui all'art. 6, il Decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 17.

8. Il Decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente Decreto.».

- Il testo dell'art. 17 del citato Decreto legislativo n. 319/1994, così come modificafo dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 17 Esecuzione delle misure compensative

1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

2. In assenza degli enti o degli organi di cui ai comma 1 provvedono

a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego

b) il Ministero della sanità in relazione alle attività inerenti al settore sanitario

c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera e), nonchè, ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera g)

d) il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera d)

e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera f).».

-Il testo dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 319/1994, così come modificato dal Decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 18 Prova dei requisiti non professionali

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 12. 4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza.

Art. 3. Modifiche alla Legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa agli infermieri professionali

1. Alla Legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. -

1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali.

Art. 3-ter. -

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente Legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente Decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa Legge.

Art. 3-quater. -

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.»

b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato III del presente Decreto. Tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B vanno intesi come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente Decreto legislativo. Nota all'art. 3:

-La Legge 18 dicembre 1980, n. 905, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea».

Art. 4. Modifiche alla Legge 24 luglio 1985, n. 409 relativa alla professione di odontoiatra

1. Alla Legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis. -

1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente Legge.

Art. 11-ter. -

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente Legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente Legge e per

 

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